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Fatturazione e-commerce e marketplace: tutto quel che devi sapere

Scritto da Julinet | 15/03/24 6.37

Il presente articolo si propone di esplorare la normativa fiscale relativa all'e-commerce, sia nella sua forma diretta che indiretta, con particolare attenzione all'applicazione dell'IVA e al regime OSS (One Stop Shop).

Introduzione

L'e-commerce viene definito come l'attività commerciale effettuata tramite Internet, che include la vendita di beni e servizi, distribuzione di prodotti digitali, e operazioni finanziarie e di borsa. Il commercio elettronico si articola principalmente in due forme:

  1. E-commerce indiretto: si riferisce alla vendita online di beni fisici. Il processo prevede che il cliente faccia un ordine online, ma riceva il prodotto fisicamente. Esempi di commercio di questo tipo sono i marketplace come Amazon e eBay.

  2. E-commerce diretto: implica la vendita di beni digitalizzati o immateriali, dove l'intera transazione avviene online. Ad esempio quel che accade per l'acquisto di un corso online.

Vediamo ora un'analisi dettagliata della normativa IVA applicabile a queste due forme di e-commerce, esaminando varie situazioni come le operazioni intra-UE e extra-UE, e il calcolo delle soglie per l'applicazione delle diverse aliquote IVA. In particolare porremo l'attenzione su:

  • Le condizioni di imposizione IVA per le operazioni B2B e B2C;
  • I regolamenti specifici relativi all'e-commerce diretto e indiretto, soprattutto in relazione alle vendite a distanza e al regime OSS;
  • I requisiti per la registrazione all'OSS e le relative procedure;
  • L'importanza della consulenza fiscale specializzata per conformarsi adeguatamente alla normativa vigente.

Disciplina e-commerce indiretto

Nelle transazioni che coinvolgono beni materiali nel contesto del commercio elettronico indiretto il contratto viene concluso elettronicamente, ma la consegna del bene materiale avviene mediante metodi convenzionali come la posta o un corriere. In questo modello, è il venditore a occuparsi del trasporto della merce. Le caratteristiche principali del commercio elettronico indiretto includono:

  • la formalizzazione legale del trasferimento del bene e la finalizzazione del contratto tra venditore e acquirente avvengono online;
  • la consegna fisica del prodotto si effettua attraverso metodi tradizionali.

Nella tabella vengono indicati i criteri geografici di applicazione dell'IVA in ragione di:

  • paese venditore: è la nazione in cui il venditore ha una rappresentanza fiscale, ovvero una Partita IVA
  • paese del destinatario. Coincide con la nazione presso cui la merce viene spedita
  • tipologia di acquirente. Come opzione tra B2C (consumatori privati) o B2B (acquirenti che hanno una partita IVA, ovvero aziende)
Paese venditore Paese destinatario Ubicazione merce Regime IVA Normativa
Italia Italia (B2C e B2B)   Imponibile Art. 2 DPR n. 633/72
Italia Paese UE (B2B)   Intracomunitaria Art. 41, co. 1 lett a) D.L. n.331/93
Italia Paese UE (B2C)   Vendita a distanza Art. 41 co. 1 lett. b) D.L. n. 331/93 
Italia Extra UE (B2C e B2B)   Cessione all'esportazione Art. 8 DPR n. 633/72
Paese UE Italia (B2B)   Acquisto intracomunitario Art. 38 D.L. n. 331/93
Paese UE Italia (B2C)   Vendita a distanza Art. 40 co. 3-4 D.L. n. 331/93
Paese Extra UE Italia (B2C e B2B)   Importazione Art. 67 DPR n. 633/72

Registrazioni contabili nell'e-commerce indiretto

Le attività di e-commerce indiretto, secondo una prospettiva fiscale sono assimilate alla vendite per corrispondenza. Questo fatto si traduce in oneri di semplicissima comprensione per il venditore.

  • per i clienti B2B è previsto l'obbligo di emissione della fattura
  • per i clienti B2C è previsto l'obbligo di utilizzo del registro dei corrispettivi (che il venditore è esonerato dall'inviare telematicamente). La fatturazione non è obbligatoria, salvo che la richieda il cliente.