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EUDR, regolamento sulla deforestazione: obblighi per chi vende caffè, cacao, legno e gomma

EUDR: scopri quali obblighi riguardano chi vende caffè, cacao, legno e gomma online e come gestire dati e dichiarazioni sui marketplace.

EUDR, regolamento sulla deforestazione: obblighi per chi vende caffè, cacao, legno e gomma

L’EUDR è il regolamento europeo che introduce obblighi di dovuta diligenza per determinati prodotti collegati a materie prime come caffè, cacao, legno e gomma. Riguarda anche le vendite online e a distanza svolte nell’ambito di un’attività commerciale, sia B2B sia B2C, quando i prodotti venduti rientrano nel suo campo di applicazione.

Per un ecommerce, il lavoro consiste nel capire quali articoli sono coperti, ricostruire le informazioni sulla filiera e conservare i dati richiesti. Le date di applicazione sono state oggetto di modifiche: prima di definire scadenze e procedure, controlla il calendario aggiornato sulle fonti ufficiali dell’Unione europea.

Che cos’è il regolamento EUDR

L’EUDR è il regolamento dell’Unione europea sulla messa a disposizione sul mercato e sull’esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Per chi vende, non basta quindi identificare il prodotto dal nome commerciale: occorre verificare che rientri tra le merci elencate dal regolamento e considerare il ruolo svolto nella transazione.

La dovuta diligenza è il processo con cui gli operatori raccolgono e valutano informazioni sulla merce e sulla sua filiera prima di immetterla sul mercato o esportarla. Quando previsto, questo processo si conclude con una dichiarazione di dovuta diligenza, indicata con la sigla DDS. La documentazione deve poter essere associata ai prodotti e alle operazioni a cui si riferisce.

Le modalità operative dipendono dal tipo di merce, dalla posizione dell’impresa nella catena di fornitura e dal fatto che il prodotto provenga da un paese UE o da un paese extra-UE. Per questo conviene partire dalle schede prodotto e dai flussi di acquisto, anziché trattare l’EUDR come un adempimento identico per tutto il catalogo.

Quali prodotti possono rientrare nell’EUDR

Il regolamento considera alcune materie prime, tra cui caffè, cacao, legno e gomma, e specifici prodotti che le contengono o che ne derivano. Non è sufficiente che una descrizione commerciale menzioni una di queste materie: la verifica deve basarsi sulle voci merceologiche e sui prodotti inclusi negli allegati del regolamento.

Questo passaggio è rilevante per cataloghi che comprendono articoli trasformati o venduti con denominazioni diverse da quelle utilizzate nella documentazione doganale. Una materia prima può comparire in prodotti finiti, ma non è corretto concludere automaticamente che ogni articolo che la contiene sia soggetto agli stessi obblighi. Serve verificare la classificazione e il perimetro normativo del singolo prodotto.

Area del catalogoVerifica da svolgereDato utile da collegare
Caffè e cacaoControllare la voce di prodotto e la presenza nell’elenco applicabileFornitore e documentazione di filiera
LegnoVerificare la tipologia di articolo e la classificazione merceologicaIdentificazione del prodotto e riferimenti della dichiarazione
GommaDistinguere la materia prima dai prodotti derivati copertiFornitore e informazioni associate alla transazione

La tabella è un punto di partenza, non una classificazione legale dei singoli articoli. Se vendi prodotti composti o trasformati, confronta le caratteristiche effettive della merce con gli allegati dell’EUDR e con le indicazioni aggiornate della Commissione europea.

Chi ha obblighi nella catena di vendita

Il ruolo dell’impresa dipende da ciò che fa nella catena di fornitura e dalla specifica transazione. Chi importa, immette per primo sul mercato o esporta prodotti coperti può essere trattato come operatore. Chi rende successivamente disponibili quei prodotti può rientrare nella categoria dei commercianti. Gli obblighi applicabili non sono quindi necessariamente uguali per tutti i soggetti.

La vendita tramite ecommerce non esclude l’applicazione del regolamento. Anche operatori ecommerce e marketplace che partecipano alla catena di fornitura, per esempio attraverso la vendita diretta o la gestione degli ordini, possono essere qualificati come operatori o commercianti a seconda della transazione. La presenza di un marketplace nel flusso non trasferisce automaticamente ogni responsabilità dal venditore alla piattaforma.

Per assegnare correttamente i compiti, ricostruisci chi vende il prodotto, chi lo importa, chi lo mette a disposizione e chi gestisce la vendita o l’ordine. Se vendi con più modelli, come stock acquistato e rivenduto oppure ordini gestiti da terzi, valuta separatamente i flussi. I casi specifici vanno verificati con il commercialista o l’ente competente.

Informazioni, dichiarazioni e conservazione dei dati

La dovuta diligenza richiede una raccolta ordinata delle informazioni rilevanti sulla merce e sulla sua provenienza. Tra gli elementi centrali ci sono i dati che permettono di collegare il prodotto alla filiera e alle aree di produzione, oltre alla documentazione ricevuta dai fornitori. La dichiarazione DDS, quando richiesta, deve essere riferibile alle merci e alle operazioni pertinenti.

Per chi vende online, la conservazione documentale è parte concreta della gestione: i dati dei fornitori, i numeri di riferimento delle dichiarazioni DDS e i dati dei clienti devono essere conservati per almeno cinque anni, secondo le informazioni disponibili sul regolamento. Non è sufficiente archiviare documenti in cartelle scollegate dal catalogo: occorre poter risalire dal prodotto e dall’ordine ai riferimenti pertinenti.

  • Identifica i prodotti potenzialmente coperti e la relativa classificazione.
  • Raccogli dai fornitori i documenti e i dati pertinenti alla filiera.
  • Associa i riferimenti DDS ai prodotti e alle transazioni interessate.
  • Conserva i dati dei fornitori e dei clienti insieme alle informazioni necessarie a ricostruire la vendita.

Una procedura interna dovrebbe indicare chi acquisisce i dati, chi li controlla e dove vengono archiviati. Se un fornitore cambia, o un articolo viene inserito in un nuovo canale, la documentazione collegata va riesaminata per mantenere coerenti catalogo, acquisti e vendite.

Vendite online e marketplace: cosa controllare

Il perimetro comprende le vendite online e a distanza di prodotti coperti svolte nel corso di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia un’impresa o un consumatore. Per questo un venditore deve considerare tutti i canali in cui propone lo stesso articolo, non soltanto il proprio sito.

Per ogni marketplace, chiarisci chi risulta venditore nella transazione, chi gestisce l’ordine e come vengono trasmessi i dati necessari. La scheda prodotto può essere la stessa su più canali, ma i riferimenti documentali e le informazioni di vendita devono restare rintracciabili per ciascuna operazione. Verifica anche che le procedure adottate dal marketplace non lascino scoperti i dati che spettano al venditore.

Per le vendite B2C da fuori UE, le informazioni disponibili indicano obblighi procedurali per i fornitori online, tra cui la registrazione al sistema TRACES e la presentazione di una DDS per transazione. Questo scenario merita un controllo specifico prima di attivare la vendita transfrontaliera. L’EUDR si affianca ad altri requisiti di conformità: per un quadro distinto sulla sicurezza dei prodotti, leggi anche la guida alla normativa GPSR per la sicurezza dei prodotti nell’e-commerce.

Le date di applicazione possono cambiare e il calendario va controllato prima di pianificare l’entrata in vigore delle procedure. Consulta la pagina ufficiale della Commissione europea sull’EUDR e il testo aggiornato su EUR-Lex, verificando anche le indicazioni operative sul sistema TRACES. Per gli effetti di filiera e logistica, può essere utile leggere anche l’approfondimento sulla sostenibilità nell’e-commerce e nella logistica.

Come preparare il catalogo e i flussi operativi

Una verifica efficace parte dall’inventario degli articoli, non dalla pagina del singolo marketplace. Incrocia le voci merceologiche con le categorie dell’EUDR, segnala i prodotti da approfondire e assegna a ciascuno un responsabile interno. Poi confronta il catalogo con gli ordini di acquisto e i documenti ricevuti dai fornitori: eventuali differenze di codice o descrizione possono rendere difficile collegare una dichiarazione al prodotto venduto.

Definisci un flusso per l’inserimento di nuovi articoli e per gli aggiornamenti dei fornitori. Prima di pubblicare un prodotto potenzialmente coperto, raccogli le informazioni necessarie e stabilisci come verranno conservati i riferimenti DDS. Quando lo stesso articolo è presente su più canali, mantieni un’identificazione coerente e controlla che i dati della transazione siano recuperabili anche dopo la spedizione.

La pianificazione deve tenere conto della data di applicazione effettivamente vigente per la tua impresa e del tuo ruolo nella catena. Evita di basarti su vecchie comunicazioni o su date riportate in contenuti non aggiornati: il riferimento è la normativa vigente e la pagina ufficiale europea. Per le vendite oltre confine, valuta separatamente anche le procedure richieste dal paese di destinazione e dal canale utilizzato.

Come MarketRock può aiutare nella gestione dei canali

Quando lo stesso catalogo è venduto su più marketplace, coordinare prodotti e ordini aiuta a mantenere una base operativa coerente mentre si verifica la documentazione EUDR. MarketRock coordina catalogo, ordini e inventario sui diversi canali e si integra con gestionali ed ERP, così le informazioni commerciali possono essere gestite nei flussi già usati dall’impresa. La piattaforma non sostituisce la valutazione della classificazione merceologica né la dovuta diligenza: i dati e le dichiarazioni devono essere verificati secondo il ruolo dell’azienda. Per vendere su marketplace esteri dallo stesso catalogo, consulta il servizio di espansione delle vendite sui marketplace esteri. Per conoscere la piattaforma, visita MarketRock.

Domande frequenti

L’EUDR riguarda anche le vendite B2C?

Sì. Le vendite online e a distanza di prodotti coperti svolte nell’attività commerciale rientrano nel perimetro sia quando il cliente è un’impresa sia quando è un consumatore.

Tutti i prodotti che contengono caffè, cacao, legno o gomma sono soggetti al regolamento?

Non automaticamente. Occorre verificare che la specifica merce rientri nell’elenco applicabile e controllarne la classificazione, soprattutto per i prodotti trasformati.

Per quanto tempo vanno conservati i dati delle vendite online?

Le informazioni disponibili indicano almeno cinque anni per i dati dei fornitori, i riferimenti delle dichiarazioni DDS e i dati dei clienti.

Dove controllo la data di applicazione aggiornata?

Consulta la pagina EUDR della Commissione europea e il testo vigente su EUR-Lex. Le date sono state oggetto di modifiche, quindi verifica il calendario applicabile alla tua impresa prima di fissare le procedure.

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